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Ordinanza — n. 8744/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison permission denial due to lack of admissible legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments failed to meet the preliminary threshold of admissibility. The appellant challenged the denial of a parole permission based on his participation in a party with two convicted individuals while on semi-liberty, which the lower court deemed indicative of poor reliability. The appellate court affirmed that the trial judge's assessment of this conduct as a valid reason for denying the benefit was legally sound and factually plausible.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter della legge n. 354 del 1975; The court must verify the functional profile regarding the detainee's affective, cultural, and work interests to ensure the benefit's coherence with the overall treatment and resocialization goals.

Parole chiave

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parole permission denial semi-liberty violation re-socialization goals inadmissible appeal prison conduct assessment procedura di ricusazione autorizzazione eccezionale autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter della legge n. 354 del 1975
Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PAOLIS PIETRO nato a MANDURIA 11 10/03/1985 avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Pietro De Paolis nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. sulla condotta tenuta dal condannato in costanza di esecuzione della misura alternativa della semilibertà, allorquando, in violazione delle prescizioni, aveva partecipato ad una festa in compagnia di due pregiudicati.

Tale condotta, così grave da avere determinato la revoca della misura, è stata plausibilmente considerata indicativa della scarsa affidabilità condannato con conseguente prognosi negativa. Al riguardo, Il Tribunale ha osservato che De Paoll_s ove ammesso al permesso, ben potrebbe per commettere ulteriori violazioni a nulla rilevando la buona condotta carceraria, che, evidentemente, richiede l'esercizio di forme di autocontrollo diverse e meno stringenti di quelle che devono essere attivare all'esterno della struttura penitenziaria in presenza di maggiori spazi di libertà. 1.1.

Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, corretta sul piano giuridico. E' pacifico, infatti che, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell'assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell'istituto, il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro del detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01). 1.2.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto all'inaffidabilità del condannato desunta da specifici ed , incontestati elementi fattuali. / 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,