Appeal dismissed inadmissibly for lack of counsel signature under Italian Criminal Procedure Code provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant, Donato Filippi, argued for the review of a supervision court order, but the opposing party and the court noted the violation of specific procedural requirements. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if not signed by a registered defense attorney as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPI DONATO nato a PISA il 28/05/1958 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAP\ 75)Q 5'11.1W Vdato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; J(1
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, Donato Filippi, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv, 272010-01).
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.