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Ordinanza — n. 8742/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it merely asks the court to re-evaluate facts already decided by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Vito Basile inadmissible because it failed to meet the threshold for admissibility. Although the appellant formally alleged a violation of law and defects in reasoning, the court found these arguments amounted only to a request for the appellate court to substitute its own evaluation for the lower court's manifestly illogical findings. The lower court had rejected alternative measures based on negative psychological observations, family context issues, and recidivism risks, which the appellant's arguments regarding minor criminal disvalue and work stability were deemed insufficient to overcome.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely requests the appellate court to re-evaluate facts already decided by the lower court, without presenting new elements or demonstrating a manifest error in the original judgment, is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal substitution of evaluation manifestly illogical alternative measures recidivism risk pericolo di reiterazione assenza di persecuzione assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE VITO nato a TARANTO il 05/09/1973 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da Vito Basile a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione delle misure alternative richieste sia sull'esito negativo dell'osservazione personologica, che ha rilevato l'assenza di revisione critica, l'inserimento in un contesto familiare deviato e l'assenza di efficacia risocializzante dell'attività lavorativa svolta, sia sul pericolo di recidivanza, desunto dalla gravità del reato oggetto della condanna in esecuzione, peraltro commesso in epoca recente, e dai plurimi precedenti penali.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (il modesto disvalore dei comportamenti criminosi, la stabilità dell'attività lavorativa proseguita anche in regime di arresti domiciliari), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto sia al mancato avvio della revisione critica, che costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti, sia alla impellente necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 g