Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8739/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because grounds exceed remand scope and request new sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8739/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Huseini Vasilija inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that two arguments regarding the expedited trial and legal qualification were outside the scope of the remand limited to sentencing, while the third argument improperly requested a new exercise of sentencing discretion. Consequently, the appeal was rejected because it sought review of matters already decided by the lower court within the remand's boundaries.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a higher court annuls a judgment partially, the remand court's cognizance is strictly limited to the annulled points and those logically connected; appeals seeking review of matters outside this scope or requesting new discretionary sentencing are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal scope of remand sentencing discretion partial annulment logical connection attenuazione della pena rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 30538 del 13 maggio 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSEINI VASILIJA nato il 08/01/1968 avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che i motivi posti da Vasilija Huseini a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo ed il secondo motivo, rispettivamente relativi al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato e alla qualificazione giuridica del fatto come tentativo, non sono consentiti perché estranei all'oggetto del giudizio di rinvio disposto dalla Sezione quinta di questa Corte di legittimità con sentenza n. 30538 del 13 maggio 2021, limitatamente al trattamento sanzionatorio. E' pacifico che in caso di annullamento parziale da parte del giudice di legittimità, la cognizione del giudice del rinvio è circoscritta ai punti della decisione annullati ed altresì da quelli ad essi inscindibilmente connessi per interdipendenza logico- giuridica. 1.2.

Il terzo motivo, relativo al computo della pena a seguito del giudizio di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti generiche, sollecita un novo esercizio del potere discrezione di determinazione della pena riservato al giudice del merito che vi ha provveduto dando ampiamente conto dei criteri adottati del tutto conformi ai principi fissati dalla sentenza rescindente.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio