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Ordinanza — n. 8738/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds challenging the surveillance court's safety assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Ali Naim inadmissible for failing to meet preliminary admissibility requirements. The appellant challenged the surveillance court's confirmation of an expulsion measure as a security measure, citing a lack of specific criticisms against the court's justification. The court rejected these arguments, noting that the appellant merely requested superimposed evaluations without addressing the logical inconsistencies in the tribunal's reasoning regarding social danger and the distinction between penalty expiation and security measures.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order is inadmissible if the appellant fails to denounce specific defects in the justificatory apparatus, instead merely soliciting superimposed evaluations on the court's non-manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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surveillance court appeal inadmissibility grounds expulsion security measure specific criticisms required procedural dismissal allontanamento malgrado rischio di persecuzione misura di sicurezza penale espulsione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALI NAIM nato il 15/08/1980 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo proposto da Ben Ali Naim non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, lungi dal denunziare specifiche criticità dell'apparato giustificativo, sollecita apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del Tribunale di sorveglianza, che, nel confermare il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva applicato a la misura di sicurezza dell'espulsione, ha fatto riferimento ad una pluralità di elementi (consumazione di una pluralità di reati durante tutti il tempo di permanenza nel territorio nazionale, emissione di altri due provvedimenti di espulsione, assenza di significativi rapporti affettivi con familiari residenti in Italia, assenza di attività lavorativa lecita e di un domicilio nel territorio nazionale, assenza di percorsi extramurali utili a sperimentare la buona condotta carceraria), considerandoli, nel loro complesso ed in assenza di elementi di segno contrario, solo genericamente affermati dal condannato, come plausibilmente sintomatici della perduranza della pericolosità sociale espressa dalla consumazione dei reati per i quali è intervenuta condanna.

Nessuna rilevanza è stata correttamente attribuita all'avvenuta espiazione della pena, che incide sull'espulsione disposta come sanzione alternativa ma non su quella applicata come misura di sicurezza.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 ge