Cassation court dismisses appeal against probation order due to inadmissible procedural and substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aldo Pascolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance correctly rejected Pascolo's request for a hearing adjournment due to lack of proof for his absence, noting that personal attendance is not required unless specifically requested. Furthermore, the Court found that substantive arguments challenging the probation order were inadmissible as they merely questioned the merit of a decision already deemed non-illogical by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be admissible and cannot challenge the non-manifestly illogical reasoning of the trial judge on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCOLO ALDO nato a TERRACINA il 10/05/1944 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Rilevato che l'unico motivo posto da Aldo Pascolo a fondamento dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. E' manifestamente infondata la censura relativa al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal condannato. Il Tribunale ha correttamente evidenziato l'assenza di documentazione attestante il legittimo impedimento di Pascolo con specifico riferimento al giorno dell'udienza. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, per contestare tale assunto ritiene rilevante la documentazione medica acquisita sì nel fascicolo processuale, ma risalente nel tempo oppure le dichiarazioni rese dallo stesso interessato all'UEPE.
In ogni caso, va ricordato che, non essendo prevista la partecipazione necessaria del condannato alle udienze del procedimento di sorveglianza, il suo legittimo impedimento a comparire non rileva a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Di Bari, Rv. 280299 - 01), circostanza che non è stata dedotta in sede di ricorso. 1.2. Le censure relative al merito della decisione non sono consentite perché, nonostante siano formalmente strutturati come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, sollecitano, nella sostanza, apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.
Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione di tutte le misure alternative richieste sul mancato avvio del processo di revisione critica rispetto ai reati commessi, circostanza desunta dai risultati dell'osservazione condotta dall'UEPE e sulla pendenza di più procedimenti penali per fatti commessi anche in epoca molto recente. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli che però sono stati giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto sia al mancato avvio della revisione critica, che costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti, sia rispetto alla impellente necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.
Non risulta né è prospettato nel ricorso che il condannato abbia formulato espressa richiesta di esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale nello Stato estero dove ha la residenza o la dimora abituale.
3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,