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Ordinanza — n. 8734/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against supervision court revoking probation due to vehicle violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the three grounds raised by the appellant. The Supervision Court of Rome correctly revoked the semi-liberty measure because the appellant drove an uninsured, unlicensed vehicle without a valid license, demonstrating an inability to responsibly manage the benefit. The court found the appellant's arguments against the revocation were manifestly unfounded and did not specify concrete legal errors, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a supervision court decision revoking a semi-liberty measure is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or fail to specify concrete legal errors, as the appellant must demonstrate specific defects rather than merely requesting a different evaluation of facts already properly assessed.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Supervision Court Semi-liberty Revocation Inadmissible Appeal Manifestly Unfounded Grounds revoca della licenza condurre abuso della licenza e delle targhe ritiro dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAKOVIC ALDO nato a TERAMO il 02/08/1968 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure, articolate in tre distinti motivi, con cui Aldo Levakovic censura l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma indicata nel preambolo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché non consentite o, comunque, manifestamente infondate. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la semilibertà, ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che il condannato a pochi mesi dall'inizio della misura era stato controllato in luogo diverso da quello di lavoro mentre guidava, privo di idonea patente di guida, un furgone sprovvisto di carta di circolazione di copertura assicurativa e non revisionato, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa.

La gravità delle violazioni, unita all'assenza di valida giustificazione, dimostrava la incapacità del condannato a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli. Il ricorrente, a fronte di tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur formalmente lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo senza indicare specificamente le criticità da cui ebbe affetta la decisione, finendo per sollecitare un'operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 genn