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Ordinanza — n. 8731/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false residence permit as not grossly false or harmless per established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the residence permit was not grossly false or harmless, citing prior judgments, but the lower court correctly identified its deceptive nature and discrepancy with the applicant's precarious status. The court rejected the appeal because it constituted an impermissible re-evaluation of facts already properly assessed by the territorial court.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for creating a false residence permit is inadmissible if the lower court's reasoning establishes the document was not grossly false or harmless, as the appellate court cannot re-evaluate the merits of facts already decided.

Parole chiave

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false residence permit grossly false standard harmless alteration inadmissible appeal re-evaluation of facts Italian criminal procedure deceptive document rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10331, 24/01/2019
Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020
276244) o "innocua" ovvero del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto senza esplicare effetti sulla sua funzione documentale (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUBAKR ABDALLA MOHAMED BAYOUMI nato il 19/04/1982 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo posto da Aboubakr Abdalla Mohamed Bayoumi a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. Il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale ritenuto la fattispecie concreta un falso grossolano o innocuo, reiterando doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

E' pacifico l'orientamento secondo cui per escludere la punibilità nel caso di creazione di permessi di soggiorno falsi o di alterazione di permessi veri occorre che la falsificazione sia "grossolana" e, cioè, immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, n. 10331, 24/01/2019, Rv. 276244) o "innocua" ovvero del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto senza esplicare effetti sulla sua funzione documentale (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01) La sentenza impugnata ha fornito sul punto una motivazione congrua e non illogica, avendo osservato che il permesso di soggiorno falsificato e utilizzato dall'imputato non solo era stato formato in guisa da presentare tutte le caratteristiche dei documenti originali, ivi inclusa l'effigie dell'imputato, con loro conseguente attitudine decettiva, ma attestava una situazione diversa da quella precaria in cui l'interessato versava quale mero destinatario di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esercitiva del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

A tali valutazioni -il ricorrente oppone le doglianze si sono esaurite nella, non consentita, rivalutazione di merito degli elementi acquisiti, confutativa della questione sceverata dalla Corte territoriale.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25