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Ordinanza — n. 8730/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for rehashing merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8730/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely repeated issues already fully examined by the trial court. The lower court revoked probation due to the defendant's repeated absence and failure to appear at home, deeming this behavior symptomatic of inadequate social reintegration efforts. The appellate court rejected the appeal on procedural grounds, noting that the trial judge's discretionary decision was logically justified and required no further review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal against a probation revocation decision is inadmissible if it merely rehashes merits already decided without indicating specific motivational defects.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal rehearing merits social reintegration discretionary power Cassation procedure motivational vices procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALI MARIAN nato il 30/06/1987 avverso l'ordinanza del 02/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da Marian Sali a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità perché riproduce profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e finisce per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito, senza l'indicazione di specifici vizi motivazionali del provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l'affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni commesse dal condannato, il quale non era risultato presente nella sua abitazione nella fascia oraria prevista in due occasioni.

Tale circostanza aveva reso impossibile la notifica della diffida del magistrato di sorveglianza alla luce delle informazioni fornite dai vicini, i quali avevano dichiarato di non averlo incontrato per mesi. Nel loro complesso, le violazioni e le informazioni acquisite sono state considerate sintomatiche dell'inadeguatezza della misura concessa a perseguire gli obiettivi di risocializzazione a causa dell'inaffidabilità del condannato Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 ge