Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusive res judicata on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Massimo Ciarelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing they should have been considered after the exclusion of premeditation. The court ruled that such arguments are precluded at the execution stage because the issue was already definitively settled by the prior judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Arguments regarding sentencing factors that were already definitively decided in the prior judgment are precluded at the execution stage due to the principle of res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARELLI MASSIMO nato a PESCARA il 25/09/1983 avverso l'ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che le censure poste da Massimo Ciarelli a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate. La Corte di appello di L'Aquila, nel provvedimento oggetto verifica, ha correttamente osservato che la censura circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di rinvio - asseritamente imposto dalla esclusione della premeditazione, aggravante sulla cui sussistenza sarebbe stato fondato il rigetto del beneficio nella sentenza annullata in sede rescindente - può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, attraverso lo strumento dell'impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio, mentre il suo esame è precluso al giudice dell'esecuzione a causa della formazione del giudicato. Il ricorrente non si confronta con tale condivisibile principio e continua a dolersi genericamente dell'errore, chiedendo un ricalcolo della pena.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 202