Italian court dismisses appeal regarding procedural nullities in absentee trial not raised at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Cornia's appeal inadmissible for failing to raise specific procedural nullities during the execution phase. Cornia argued that the trial violated his defense rights due to the absence of his appointed counsel, but the court noted he had knowledge of the proceedings and chose not to participate actively. Consequently, the court ruled that such defects are not executable unless challenged before the judgment becomes final, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 c.p.p.; Art. 97 c.p.p.: Procedural nullities affecting the defense in an absentee trial are not admissible in execution proceedings if the accused had knowledge of the process and failed to raise them before the judgment became final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNIA GIUSEPPE nato a MONTREAL( CANADA) il 21/04/1968 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che le censure poste da Giuseppe Cornia a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate. Come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01). Non vi è motivo di non estendere tale principio alle nullità derivanti dalla violazione di norme processuali che hanno inciso, variamente limitandola, sulla difesa tecnica dell'imputato come quelle previste dai commi primo e quarto dell'art. 97 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che non configura un'ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei confronti di imputato assente, comportante la non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di sostituzione definitiva del difensore d'ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, cod. proc. pen. e 30 disp. att. cod. proc. pen., in luogo dell'adozione, in occasione di singoli incombenti, di plurimi provvedimenti di sostituzione con difensori immediatamente reperibili a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., qualora detta sostituzione definitiva non sia stata preventivamente sollecitata e la relativa omissione sia dedotta unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, gravando sull'imputato, che abbia avuto conoscenza del processo e della nomina del difensore d'ufficio incaricato di assisterlo, l'onere di mettersi in contatto con quest'ultimo.
Proprio quest'ultima situazione sì è verificata nel caso in esame in cui l'imputato nel corso del processo di cognizione, dopo essere stato dichiarato assente è comparso ad una successiva udienza così dimostrando inequivocabilmente di avere avuto piena conoscenza del processo, salvo poi non parteciparvi attivamente per libera scelta, non eccependo tempestivamente le violazioni dedotte prima dlela formazione del giudicato.
2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i