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Ordinanza — n. 8721/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing preliminary admissibility review on knife carrying case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Salvatore Marino inadmissible without examining the merits of the arguments. Marino challenged a lower court's refusal to apply a leniency benefit for carrying a knife, arguing the evidence interpretation was flawed. The court ruled that both grounds failed the preliminary admissibility test, citing the lower court's valid assessment of the weapon's characteristics and the defendant's role as the driver.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must pass preliminary admissibility review; if grounds are manifestly unfounded or exceed the scope of the court of cassation, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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preliminary admissibility carrying offensive weapons leniency benefit Corte di Cassazione manifestly unfounded traffico aggravato di stupefacenti infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
Art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 366 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262
110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO SALVATORE nato a PIAZZA ARMERINA il 18/06/1974 avverso la sentenza del 24/04/2023 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi posti da Salvatore Marino a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo relativo all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Il Tribunale ha posto a base della scelta di non applicare l'invocato beneficio il livello di offensività del fatto, apprezzato come non particolarmente tenue, in relazione alle caratteristiche del coltello (in acciaio, a serramanico di 20 centimetri di lunghezza) e alle modalità e circostanze del fatto (l'imputato aveva portato il coltello con sé in auto, durante una trasferta vietata dalle legislazione emergenziale all'epoca vigente, sfruttata per rifornirsi di stupefacente), ma comunque idoneo al riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista per il porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Zharri, Rv. 271262 - 01). 1.2.

Il secondo motivo che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, propone una rilettura alternativa delle evidenze probatorie da sovrapporre, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, a quella, né illogica né implausibile, della sentenza impugnata, che ha desunto la colpevolezza dell'imputato non dalla proprietà dell'autoveicolo a bordo del quale è stato rinvenuto il coltello, bensì dalla diversa circostanza che l'imputato era il conducente di tale veicolo e che il coltello era stato rivenuto nel parasole posto a pochi centimetri dal suo volto, con modalità, quindi, che rendevano visibile la sua presenza.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 g