Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to incorrect electronic address for filing opposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the opposition was filed at an incorrect electronic address. The applicant, El Ourki Ahmed, submitted the grievance to a PEC address different from the one specified in the original administrative decree. The court ruled that such filings violate established jurisprudence requiring strict adherence to the designated electronic communication channel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Oppositions filed at electronic addresses differing from those indicated in the administrative decree are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OURKI AHMED nato il 05/10/1983 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che l'unico motivo posto da El Ourki Ahmed a sostengo dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. Il Magistrato di sorveglianza, nel dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023 Ciattaglia Rv. 285399 - 01) Peraltro, non vi è dubbio che l'opposizione prevista dall'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, azionata nel caso in esame, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni (Sez. 1, n. 15115 del 26/02/2021 Hajassine Bilel Rv. 280987 - 01 3.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 2