Italian Court dismisses appeal against conviction for gun possession due to lack of alternative evidence interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Lombardo inadmissible, rejecting his claims regarding legal violations and illogical reasoning. Lombardo argued that the lower court failed to consider alternative interpretations of the evidence, specifically the fingerprint found on the food container holding the firearms. The court determined that the lower court's finding of responsibility was convincingly founded on the fingerprint match, the appellant's free access to the hidden container, and the non-decisive nature of the witness testimony, rendering the appeal's arguments generic and unconvincing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the alleged violations of law or illogical reasoning are resolved by the finding that the lower court did not permit an alternative reading of the evidence that contradicts its manifestly illogical conclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO LEONARDO nato a MARIANOPOLI il 22/09/1951 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivi posti da Leonardo Lombardo a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
1. Il primo motivo, per quanto denunci il vizio di violazione di legge e quello di illogicità della motivazione, si risolve nella non consentita sollecitazione di una lettura alternativa del compendio probatorio da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, dei giudici del merito. L'accertamento di responsabilità è stato convincentemente fondato: - sul rinvenimento di una impronta, riconducibile con certezza, all'odierno ricorrente nella vaschetta per alimenti all'interno della quale erano custoditi la pistola, i proiettili e le munizioni analiticamente descritti nei capi di imputazione; - sul libero accesso, sempre da parte di Lombardo, nel luogo dove era stato abilmente occultato il contenitore; - sul carattere non decisivo déjle dichiarazioni rese dal testimone a discarico.
2. Il secondo motivo deduce censure generiche e, comunque, riproduttive di rilievi già disattesi con argomentazioni non illogiche e giuridicamente ineccepibili dalla sentenza impugnata. La Corte di appello, con congrua motivazione, ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mancata acquisizione di elementi positivi e il grave precedente penale dell'imputato per violazione d dell'art. 416-bis cod. pen.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gen