Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal continuance due to lack of planning evidence and long time gaps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly rejected the claim of criminal continuance. The appellant argued for a unified sentencing scheme, but the court found the twenty-year gap between 1990 and 2012 and the intervening long prison term proved the crimes were autonomous resolutions rather than a single planned scheme. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Criminal continuance requires a single criminal plan; a long temporal gap and intervening imprisonment break the continuity, rendering separate sentencing appropriate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISGRO' NICOLINO nato a MILAZZO il 01/11/1968 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che le censure articolate da Nicolino Isgrò nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dì continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità di alcuni titoli di reato (spendita di banconote false, reati contro il patrimonio e violazioni della disciplina sugli stupefacenti) e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza temporale tra i reati, commessi dal 1990 al 2012 per circa un ventennio, e l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, nonostante un periodo intermedio di detenzione assai prolungato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi.
In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore. 1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Non illogico nemmeno il rilievo assegnato alla circostanza pacifica che i reati siano stati commessi e giudicati anche dopo un significativo periodo di detenzione carceraria. La prospettazione della realizzazione dei successivi reati in esecuzione del medesimo disegno da cui erano scaturiti quelli commessi in precedenza si scontra, da un lato con la cesura esistenziale non solo teorica ; ma reale e tranciante, costituita dalla carcerazione; dall'altro con la impossibilità di presumere che nonostante la carcerazione - anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazione di questa alla rieducazione - la spinta per la realizzazione dei precedenti reati, sia rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de