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Ordinanza — n. 8712/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sanction issues belong to the trial judge and are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8712/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Montuori's appeal inadmissible because it sought preliminary review of sanction treatment reserved for the trial judge. The court noted that the lower court had already established the legal qualification of attempted theft and recidivism, correctly excluding the aggravating circumstance of violence on things and rebalancing the penalty. Consequently, the court rejected the argument regarding prescription extinction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a sanction treatment decision is inadmissible when it requests preliminary review of matters reserved to the judge of the merits and lacks concrete grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal sanction treatment judge of merits recidivism procedural costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 157 c.p.p.
art. 62 bis cod. pen
Tale ultima scelta è stata ampiamente giustificata rimarcando l'elevatissima pericolosità sociale dell'imputato, da una parte, e la modesta pregnanza degli elementi valorizzati per la concessione del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTUORI GIOVANNI nato a CANTU' il 19/02/1970 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso di Giovanni Montuori non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché sollecita apprezzamenti, in tema di trattamento sanzionatorio, riservati al giudice del merito ed è comunque manifestamente infondato. La Corte distrettuale, dopo avere preso atto che, a seguito della sentenza di parziale annullamento di questa Corte di legittimità, si era formato il giudicato sia sulla qualificazione giuridica della condotta, come tentato furto, sia sulla sussistenza della recidiva, ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose ed ha correttamente rideterminato la pena operando un nuovo bilanciamento tra le già concesse attenuanti generiche e la recidiva in termini di equivalenza.

Tale ultima scelta è stata ampiamente giustificata rimarcando l'elevatissima pericolosità sociale dell'imputato, da una parte, e la modesta pregnanza degli elementi valorizzati per la concessione del beneficio di cui all'art. 62 bis cod. pen. A tali argomentazioni, logiche e coerenti, il ricorrente nulla di concreto oppone dolendosi, per di più, dell'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione senza considerare gli effetti della riconosciuta recidiva sui termini massimi di cui agli artt. 157 e seg. cod. proc. pen.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024. ,-