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Ordinanza — n. 8710/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidiva due to lack of admissibility in cassation proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of law regarding recidivism, but the court found these claims merely reproduced arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and did not meet the strict admissibility requirements for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and rejected by the territorial court without presenting new legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility recidivism conviction Court of Cassazione lack of novelty procedural dismissal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC BRUNO (CUI 00Z5Q8Z) nato a PIOVE DI SACCO il 05/06/1979 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hudorovic Bruno ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Verona per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 3, in relazione all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. (in Verona, il 27/09/2021). Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta recidiva) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 3);

Considerato, altresì, che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre