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Ordinanza — n. 8709/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8709/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8709/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC GIACINTO ROMEO nato a GENOVA il 23/01/2003 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAfdàto avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Chiriac Giacinto Romeo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Genova per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 2, 625, comma 1, n. 5 e comma 2, in relazione all'art. 61, n. 5, cod. pen. (in Rapallo, il 20/09/21). Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta l'omessa motivazione sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della domanda di revisione clausola di coscienza

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Chiriac Giacinto Romeo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta l'omessa motivazione sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC GIACINTO ROMEO nato a GENOVA il 23/01/2003 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAfdàto avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Chiriac Giacinto Romeo propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Genova per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma 2, 625, comma 1, n. 5 e comma 2, in relazione all'art. 61, n. 5, cod. pen. (in Rapallo, il 20/09/21). Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta l'omessa motivazione sulla possibile sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - è inammissibile. Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P