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Ordinanza — n. 8707/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8707/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8707/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZZO ANGELO nato a PALERMO il 08/07/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Puzzo Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Palermo in ordine ai reati allo stesso ascritti (in Palermo, il reato di cui al capo A commesso in data 11/08/21; i reati di cui a capi B e C commessi il 06/09/21). Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 624- bis, 56 e 628 cod. pen., in relazione al capo B); omessa applicazione della legge penale in riferimento all'aumento di pena per la continuazione, artt.81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8707/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 624- bis, 56 e 628 cod. pen., in relazione al capo B); omessa applicazione della legge penale in riferimento all'aumento di pena per la continuazione, artt.81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità.

Parole chiave

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furto aggravato commisurazione della pena per rapina reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale licenziamento per furto tentata rapina
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUZZO ANGELO nato a PALERMO il 08/07/1978 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Puzzo Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Palermo in ordine ai reati allo stesso ascritti (in Palermo, il reato di cui al capo A commesso in data 11/08/21; i reati di cui a capi B e C commessi il 06/09/21). Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 624- bis, 56 e 628 cod. pen., in relazione al capo B); omessa applicazione della legge penale in riferimento all'aumento di pena per la continuazione, artt.81 cpv. e 133 cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità.

Quanto al primo, esso è meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 2 e 3), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 3 e 4).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ri ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres