Ordinanza — n. 8706/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV MARIN nato il 07/11/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Antonov Marin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV MARIN nato il 07/11/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Antonov Marin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata).
L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile d ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi