Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8706/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8706/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8706/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV MARIN nato il 07/11/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Antonov Marin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8706/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimazione a ricorrere attenuazione della pena causa legittima assenza di caso di rigore carenza di legittimazione motivi di cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONOV MARIN nato il 07/11/1982 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonov Marin ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (in Bologna, il 27/10/2022). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene affatto nel caso di specie (f. 4 sent. impugnata).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile d ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi