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Ordinanza — n. 8705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFANO NICOLO' nato a MARSALA il 25/09/1972 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Galfano Nicolò ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa all'esito del Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Marsala, in data 08/05/2015). Ritenuto che i motivi sollevati (mancanza della motivazione in relazione a specifiche doglianze, sollevate nell'atto di appello e aventi carattere di decisività; declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in data antecedente al deposito della sentenza impugnata) non sono consentiti in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990, n. 309 (in Marsala, in data 08/05/2015). Ritenuto che i motivi sollevati (mancanza della motivazione in relazione a specifiche doglianze, sollevate nell'atto di appello e aventi carattere di decisività; declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in data antecedente al deposito della sentenza impugnata) non sono consentiti in sede di legittimità.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione censure tardive allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALFANO NICOLO' nato a MARSALA il 25/09/1972 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Galfano Nicolò ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa all'esito del Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Marsala, in data 08/05/2015). Ritenuto che i motivi sollevati (mancanza della motivazione in relazione a specifiche doglianze, sollevate nell'atto di appello e aventi carattere di decisività; declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata in data antecedente al deposito della sentenza impugnata) non sono consentiti in sede di legittimità.

Il primo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 3 e 4), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; dovendosi precisare che, in forza del consolidato principio che ammette la c.d. motivazione implicita, la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900);

Ritenuto, inoltre, che, alla data della sentenza di secondo grado (18/10/22), la prescrizione non era ancora maturata in ragione dei periodi di sospensione; Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per genericità oltre che per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile d ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della