Ordinanza — n. 8704/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VITANTONIO nato a MONOPOLI il 12/11/1968 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Russo Vitantonio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (in Monopoli, il 12/02/2020). Ritenuto che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione della legge penale per non essere stata raggiunta la prova sulla finalità di spaccio della sostanza rinvenuta; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8704/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (in Monopoli, il 12/02/2020). Ritenuto che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione della legge penale per non essere stata raggiunta la prova sulla finalità di spaccio della sostanza rinvenuta; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VITANTONIO nato a MONOPOLI il 12/11/1968 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Russo Vitantonio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (in Monopoli, il 12/02/2020). Ritenuto che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione della legge penale per non essere stata raggiunta la prova sulla finalità di spaccio della sostanza rinvenuta; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità.
Il primo perché riproduce profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 4); il secondo perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (pp. 4 e 5). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile3 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi