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Ordinanza — n. 8702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA WILLIAM nato a TORINO il 02/11/1975 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cammarata William ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un sinistro stradale (in Comacchio, il 05/10/2019). Ritenuto che il primo motivo sollevato (violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (si vedano le pp. 3 e 4, ove si indicano le modalità dell'incidente cagionato dal prevenuto, l'elevato tasso alcolemico riscontrato, i due precedenti, di cui uno specifico).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; e che il secondo motivo (violazione dell'art. 133 cod. pen.) non è stato oggetto di devoluzione nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena risarcimento dei danni da incidente stradale revisione in materia penale guida in stato di ebbrezza qualificata alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; e che il secondo motivo (violazione dell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA WILLIAM nato a TORINO il 02/11/1975 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cammarata William ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un sinistro stradale (in Comacchio, il 05/10/2019). Ritenuto che il primo motivo sollevato (violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in questa sede, perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (si vedano le pp. 3 e 4, ove si indicano le modalità dell'incidente cagionato dal prevenuto, l'elevato tasso alcolemico riscontrato, i due precedenti, di cui uno specifico).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; e che il secondo motivo (violazione dell'art. 133 cod. pen.) non è stato oggetto di devoluzione nel giudizio di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i) ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr