Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissibility of merit review arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Molla Iqbal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was illogical regarding drug quantity and contradicted toxicological reports, but the Court held these were merits issues already properly reviewed. Since the Court of Appeal had already addressed these substantive points with adequate legal arguments, the Supreme Court refused to re-examine them in a summary proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals to the Supreme Court on summary proceedings are inadmissible if they merely reproduce grounds of censure already adequately examined and rejected by the Court of Appeal with sufficient legal arguments, without the appellant providing a specific comparative analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA IQBAL nato il 10/02/1988 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Molla Iqbal ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, eomma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione (in Roma, il 18/05/2018). In data 28/11/2023, è pervenuta memoria difensiva, con cui il difensore, avv. Luigi Infante, chiede anche di disattendere il profilo di inammissibilità ravvisato e di disporre la trattazione del ricorso in udienza partecipata.
Ritenuto che i motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione laddove ritiene provata la destinazione a fini di spaccio della sostanza detenuta dall'imputato, con riferimento agli elementi valorizzati in tal senso dalla Corte territoriale; contraddittorietà extratestuale della motivazione in relazione al quantitativo di stupefacente riportato in sentenza rispetto all'esito della consulenza tossicologica in atti) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto...), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 3 e 4). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso 11 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il