Ordinanza — n. 8698/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA FRANCESCO GAETANO nato a CATANIA il 07/10/1993 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA\dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Arena Francesco Gaetano propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, e 73 commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altro soggetto per cui si procede separatamente (in Catania, il 24/08/2020). Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine alla mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, e 73 commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altro soggetto per cui si procede separatamente (in Catania, il 24/08/2020). Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine alla mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA FRANCESCO GAETANO nato a CATANIA il 07/10/1993 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA\dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Arena Francesco Gaetano propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 5, e 73 commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con altro soggetto per cui si procede separatamente (in Catania, il 24/08/2020). Ritenuto che il motivo di ricorso - con cui si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine alla mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.
Invero, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102- 01), condizioni nel caso non ricorrenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P