Ordinanza — n. 8697/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI CALOGERO nato a GELA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Occhipinti Calogero ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche (in Agrigento, il 18/05/2011). A mezzo pec del 06/12/2023, è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Walter De Agostino, con relativi allegati. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 95 e 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002, nonché all'art. 99 cod. pen., entrambi con riguardo agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si vedano la p. 3 sent. impugnata e le pp. 4 e 5 sent. di primo grado), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 8697/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 3 e 4). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIPINTI CALOGERO nato a GELA il 28/01/1976 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occhipinti Calogero ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche (in Agrigento, il 18/05/2011). A mezzo pec del 06/12/2023, è pervenuta memoria del difensore dell'imputato, avv. Walter De Agostino, con relativi allegati. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 95 e 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002, nonché all'art. 99 cod. pen., entrambi con riguardo agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si vedano la p. 3 sent. impugnata e le pp. 4 e 5 sent. di primo grado), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 3 e 4). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ji ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estens