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Ordinanza — n. 8696/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds compared to lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Caushaj Iljaz inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction based on generic arguments regarding motivation flaws and legal mischaracterization that were already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. The Supreme Court ruled that such repetitive grounds lack the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal non-specific and therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Cassation appeals based on grounds that merely reproduce reasons already discussed and rejected by the court below are inadmissible due to lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity repetitive grounds cassation appeal Article 591 lower court reasoning court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAUSHAJ ILJAZ (CUI 022QBIM) nato il 14/02/1989 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Caushaj Iljaz ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 (in Roma, il 16/02/2021). Ritenuto che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3 e 4; quanto al secondo motivo, le pp. 4 e 5; quanto al terzo motivo, la p. 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto.

È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. . 240109); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas