Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant, violating mandatory defense counsel requirement under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, Touray Ousman, rather than by a qualified defense attorney. The court noted that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, amended in 2017, mandates that cassation appeals must be signed by lawyers registered on the special roll of the Court. Consequently, the appeal lacked the required formalities and was rejected, resulting in a ruling against the appellant for procedural non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 613, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal must be filed by a defense attorney registered on the special roll; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURAY OUSMAN nato il 11/01/1990 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEt dato avviso 73-1Te udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Touray Ousman ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Gallipoli il 10/08/2015). Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te