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Ordinanza — n. 8694/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8694/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPERIS VITO nato a BARI il 05/07/1981 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Piperis Vito ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 19/07/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 546, lett.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8694/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 19/07/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 546, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPERIS VITO nato a BARI il 05/07/1981 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Piperis Vito ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna, resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, il 19/07/2018). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (violazione degli artt. 546, lett.

e) e 129 cod. proc. pen.) è del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), di tal che non è dato comprendere quali siano le ragioni dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente