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Ordinanza — n. 8692/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8692/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8692/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIOL MASSIMO nato a SAN DONA DI PIAVE il 17/10/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bisiol Massimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Udine in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla provocazione di un incidente (commesso in Pozzuolo del Friuli, il 25/10/2018). Considerato che, in data 23 novembre 2023, è pervenuta in cancelleria la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, avv. Federico Carnelutti, corredata da apposita procura speciale; Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'anzidetta rinuncia; Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8692/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che, in data 23 novembre 2023, è pervenuta in cancelleria la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, avv. Federico Carnelutti, corredata da apposita procura speciale; Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'anzidetta rinuncia; Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale indigenza processuale non provata allegazioni insufficientemente motivate oltraggio alla corte impugnazione di decisioni amministrative anticipo delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISIOL MASSIMO nato a SAN DONA DI PIAVE il 17/10/1972 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bisiol Massimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Udine in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla provocazione di un incidente (commesso in Pozzuolo del Friuli, il 25/10/2018). Considerato che, in data 23 novembre 2023, è pervenuta in cancelleria la rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, avv. Federico Carnelutti, corredata da apposita procura speciale; Considerato, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'anzidetta rinuncia; Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente