Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal or factual reasons under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Locastello Mario, challenged a second-instance confirmation of a crime under Article 95 of the 2002 Decree, but his arguments were deemed too generic. Consequently, the court refused any substantive review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 79, comma 1, lett. c), D.P.R. 115/2002; An appeal is inadmissible if it relies on generic allegations devoid of the specific legal reasons and factual data necessary to support the request for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCASTELLO MARIO nato a CANICATTI' il 28/09/1966 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Locastello Mario ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del locale Tribunale in ordine al reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'art. 79, comma 1, lett. c), medesimo decreto (in Caltanissetta, il 23/03/2017). Ritenuto che il motivo proposto (violazione di legge e vizio di motivazione) prospetta deduzioni generiche, del tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), risultando pertanto impossibile qualsiasi vaglio rispetto alla decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilejiricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende