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Ordinanza — n. 8690/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8690/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULLOLLI ALDO (CUI 02ID980) nato il 15/11/1984 avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Kullolli Aldo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Milano, in data 11/01/23). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8690/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali recupero dei costi revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KULLOLLI ALDO (CUI 02ID980) nato il 15/11/1984 avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kullolli Aldo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Milano, in data 11/01/23). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi