Italian court dismisses late appeal for equitable compensation due to procedural timeliness violation under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for challenging appellate orders. The appellant, Pietro Catalano, sought equitable compensation for pre-trial detention but submitted his request via registered mail on March 1, 2023, exceeding the fifteen-day limit established by law. Consequently, the court rejected the claim without examining the merits of the alleged procedural errors or lack of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO PIETRO nato a ROSSANO il 19/11/1976 avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti,\ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Catalano Pietro ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato la proposta domanda di equa riparazione per la custodia cautelare dal predetto sofferta in relazione al delitto di concorso in incendio doloso. Deduce violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condotta ostativa al riconoscimento della riparazione. Il ricorso è tardivo e, perciò, inammissibile. Va ricordato che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a 15 giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.; e che tale termine nella specie decorreva dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, avvenuta in data 31/01/2023.
Il ricorso è stato inviato a mezzo pec il 01/03/2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza. Il ricorso è perciò affetto da tardività, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt.585 e 591 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amm