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Ordinanza — n. 8688/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8688/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZAN DANIEL (CUI 04VQI31) nato il 05/06/1994 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Buzan Daniel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Reggio Emilia, il 28/05/22). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sollevato (Violazione di legge, anche sotto il profilo del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto contestato, in assenza di prove e/o indizi gravi precisi e concordanti) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie (p. 3 sent. impugnata), da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8688/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali recupero dei costi lacune probatorie restituzione delle prestazioni restituzione in pristino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZAN DANIEL (CUI 04VQI31) nato il 05/06/1994 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Buzan Daniel ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Reggio Emilia, il 28/05/22). Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sollevato (Violazione di legge, anche sotto il profilo del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il fatto contestato, in assenza di prove e/o indizi gravi precisi e concordanti) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie (p. 3 sent. impugnata), da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore