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Ordinanza — n. 8685/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8685/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENTA MICHELE nato a SIRACUSA il 31/03/1998 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Amenta Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in riforma della pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Siracusa, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva; motivazione contraddittoria e illogica in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione con riguardo al disposto aumento di pena per la continuazione applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8685/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (p. 5). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti reiterazione di reati penali trattamento residenziale delle dipendenze criminalità persistente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENTA MICHELE nato a SIRACUSA il 31/03/1998 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Amenta Michele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catania che, in riforma della pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Siracusa, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando l'affermazione di responsabilità per i reati ascrittigli. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla mancata disapplicazione della recidiva; motivazione contraddittoria e illogica in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e carenza di motivazione con riguardo al disposto aumento di pena per la continuazione applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 4 e 5), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (p. 5). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile jf ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore