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Ordinanza — n. 8684/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8684/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8684/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE SALVATORE nato a MILAZZO il 04/08/1970 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; D'Amore Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Pace del Mela, Me, il 25/11/20). Ritenuto che i motivi di ricorso (mancanza o apparenza di motivazione; mancanza di motivazione rispetto a quanto esposto e richiesto nel secondo motivo dell'atto di appello; violazione degli artt. 54 e 59 cod. pen.) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (pp. 2 e 3);

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8684/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
pen.) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE SALVATORE nato a MILAZZO il 04/08/1970 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

D'Amore Salvatore ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Pace del Mela, Me, il 25/11/20). Ritenuto che i motivi di ricorso (mancanza o apparenza di motivazione; mancanza di motivazione rispetto a quanto esposto e richiesto nel secondo motivo dell'atto di appello; violazione degli artt. 54 e 59 cod. pen.) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (pp. 2 e 3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid