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Ordinanza — n. 8683/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8683/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTIVOGLIO TOMMASO nato a FASANO il 27/02/1991 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bentivoglio Tommaso ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi in ordine al reato di cui all'art. 95, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 04/10/16). Ritenuto che i motivi proposti (violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione delle prove sulla responsabilità dell'imputato, assenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato contestato; violazione di legge e dell'art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere la richiesta (così come richiesto dall'art.581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (nella intera motivazione; per le invocate attenuanti generiche, si veda la p. 5);

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Ordinanza — n. 8683/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi validi eccezioni difensive difetto di motivazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
Ritenuto che i motivi proposti (violazione dell'art. 111 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENTIVOGLIO TOMMASO nato a FASANO il 27/02/1991 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bentivoglio Tommaso ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi in ordine al reato di cui all'art. 95, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Brindisi, il 04/10/16). Ritenuto che i motivi proposti (violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art.192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla non corretta valutazione delle prove sulla responsabilità dell'imputato, assenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato contestato; violazione di legge e dell'art. 111 Cost., nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere la richiesta (così come richiesto dall'art.581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (nella intera motivazione; per le invocate attenuanti generiche, si veda la p. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi