Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Fall Pate and Falla Mor inadmissible. The appellants challenged a conviction for joint detention involving swallowing, arguing procedural violations and insufficient reasoning regarding their co-participation. The court rejected these claims because the arguments were generic, repetitive of previously examined points, and legally refuted by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new and specific arguments; generic or repetitive submissions that fail to address the merits of the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALL PATE (CUI 04TYWEP) nato il 10/10/1998 FALLA MOR (CUI 05PT1I9) nato il 01/01/2005 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fall Pate e Falla Mor ricorrono, a mezzo dello stesso difensore e con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal locale Tribunale, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 20/07/2020). Ritenuto che i due motivi di ricorso sollevati (inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, quanto alla ritenuta partecipazione concorsuale di Falla Mar alla condotta di detenzione, consistita in deglutizione, del concorrente nel reato, nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto; inosservanza dell'art. 99 cod. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione sul punto) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 4 e 5 sent. impugnata; quanto al secondo motivo, le pp. 5 e 6);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi