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Ordinanza — n. 8680/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8680/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO CAMMARATA ALESSANDRO nato a PINEROLO il 13/09/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; D'Amico Cammarata Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Piossasco, il 31/10/2016). Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sollevati (manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla testimonianza di Siracusano Davide, in punto di responsabilità dell'imputato; mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel giudizio di appello) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. impugnata); che il terzo motivo di ricorso (mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (pp. 5 e 6).

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 8680/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esclusione del testimone facoltà di astenersi dal testimoniare indennità per testimone esame di cassazione attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
D'Amico Cammarata Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 189, commi 1, 6 e 7 d.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO CAMMARATA ALESSANDRO nato a PINEROLO il 13/09/1990 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

D'Amico Cammarata Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Piossasco, il 31/10/2016). Ritenuto che i primi due motivi di ricorso sollevati (manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla testimonianza di Siracusano Davide, in punto di responsabilità dell'imputato; mancata assunzione di una prova decisiva richiesta nel giudizio di appello) prospettano deduzioni generiche, riproduttive di profili di censura già adeguatamene vagliati, e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 3, 4 e 5 sent. impugnata); che il terzo motivo di ricorso (mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (pp. 5 e 6).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre