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Ordinanza — n. 8678/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8678/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. The appellant argued for a reduction in the sentence based on proportionality and specific detention conditions, but the Supreme Court found these claims lacked the necessary specificity required by criminal procedure law. Consequently, the appeal was rejected as non-specific, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely reproduce the reasons already discussed and rejected by the court of appeal without providing a specific legal comparison or new argumentation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity proportionality sentencing repetitive grounds criminal procedure law imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Ghinato Marco Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di yl5zai per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Artt. 3 e 27 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo
255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHINATO MARCO FRANCESCO nato a BOLLATE il 18/12/1986 avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ghinato Marco Francesco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di yl5zai per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 (commesso in Milano, il 20/02/20). Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione con riferimento alla detenzione a fini di spaccio; all'offensività della condotta; al sequestro della somma rinvenuta, con violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione comminata ex artt. 3 e 27 Cost.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 7, 8 e 9 sent. impugnata), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto.

È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore I