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Ordinanza — n. 8677/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8677/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8677/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALE COSIMO nato a TARANTO il 27/09/1978 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sale Cosimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per avere rideterminato la pena a seguito dell'esclusione del riconoscimento della continuazione esterna, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illogicità e mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, si appalesa logica e compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8677/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Sale Cosimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per avere rideterminato la pena a seguito dell'esclusione del riconoscimento della continuazione esterna, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illogicità e mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, si appalesa logica e compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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difetto di motivazione allegazione motivata motivi validi allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illogicità e mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALE COSIMO nato a TARANTO il 27/09/1978 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sale Cosimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, per avere rideterminato la pena a seguito dell'esclusione del riconoscimento della continuazione esterna, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per i reati a lui ascritti. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (illogicità e mancanza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, si appalesa logica e compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi n