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Ordinanza — n. 8674/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8674/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO GIOVANNA nato a NAPOLI il 16/05/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Di Tonno Giovanna ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, per avere rideterminato la pena alla stessa inflitta (non operato l'aumento per la recidiva e tenuto conto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche), ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 (fatti commessi in Napoli, il 18/02/22).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8674/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno della responsabilità della prevenuta (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione misure superprovvisionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 129 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TONNO GIOVANNA nato a NAPOLI il 16/05/1975 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Tonno Giovanna ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, per avere rideterminato la pena alla stessa inflitta (non operato l'aumento per la recidiva e tenuto conto delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche), ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 (fatti commessi in Napoli, il 18/02/22).

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume la ricorrente, ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno della responsabilità della prevenuta (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres