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Ordinanza — n. 8673/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8673/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8673/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECAMINADA RINO nato a MEZZANA il 30/06/1954 avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita lala relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Decaminada Rino ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Novara per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Novara, il 20/10/22). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (difetto di motivazione in ordine ai passaggi relativi al computo della pena comminata) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8673/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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modifica della sentenza motivi di cassazione modifica dei contributi di mantenimento sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DECAMINADA RINO nato a MEZZANA il 30/06/1954 avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita lala relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Decaminada Rino ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Novara per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73, comma 1 e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Novara, il 20/10/22). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (difetto di motivazione in ordine ai passaggi relativi al computo della pena comminata) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile a ricorso e . condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside