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Ordinanza — n. 8594/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming administrative license suspension is not a criminal accessory penalty. The court rejects the argument that the 2022 law change allows parties to opt out of administrative sanctions. The decision confirms the suspension remains a mandatory administrative penalty under the Road Traffic Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's imposition of a one-year driver's license suspension as an accessory administrative sanction. The defense argued that under the new procedural code, such sanctions should not apply when the main penalty is under two years, claiming the suspension is merely a discretionary measure. The court rejected this, citing established precedent that the license suspension retains its nature as a mandatory administrative penalty regardless of the main sentence's duration or the parties' agreement.

Regesto Legislator

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Art. 444 e seguenti cod. proc. pen.; Art. 222 cod. strada. The suspension of the driver's license remains a mandatory accessory administrative sanction and cannot be excluded by the parties' agreement or the duration of the main criminal penalty.

Parole chiave

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accessory administrative sanction driver license suspension criminal procedure code road traffic code inadmissible appeal party autonomy mandatory penalty identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e seguenti cod. proc. pen.
Per completezza argomentativa occorre rilevare come, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod.
Art. 222 cod. strada
Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno ai sensi dell'art. 222 cod. strada.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017
ex multis Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Rv.
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017
Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv.
Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALEMME ALESSIA nato a NAPOLI il 31/08/1998 avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, su accordo delle parti, ha applicato a Calemme Alessia ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di mesi 7 di reclusione per il reato 590-bis cod. pen. Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno ai sensi dell'art. 222 cod. strada.

Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta erronea applicazione della legge penale. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen, osserva la difesa, ove con la sentenza di patteggiamento sia irrogata una pena che non superi i due anni di reclusione non è prevista l'applicazione delle pene accessorie e della misura di sicurezza. Il ricorso è inammissibile. L'assunto difensivo contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sospensione della patente di guida ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (cfr. ex multis Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Rv. 271688;

Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326). Per completezza argomentativa occorre rilevare come, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie debba ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (così Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso