Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8589/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding drug possession sentencing, citing prior annulment review and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Mario Enzabella inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing after a previous annulment had already rejected his defense regarding personal use of drugs. The court ruled that complaints about the drug's personal use were already decided in the annulment phase and that the new sentencing was not arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging sentencing after a prior annulment regarding drug personal use are inadmissible if the specific issue was already examined and rejected in the annulment proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility drug possession personal use sentencing proportionality review prior annulment res judicata Cassation procedural rules sostanze soggette a restrizione riesame dell'entità pena consumo di canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 2, cod. proc. pen.
Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti la mancata valutazione da parte della Corte di appello della destinazione all'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente sono inammissibili, riguardando aspetti già decisi in sede di legittimità (art. 625, comma 2, cod. proc. pen.).
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
paragrafo 3.15 della sentenza di annullamento sopra richiamata) e disponendo rinvio limitatamente alla ravvisabilità in atti della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Art. 133 cod. pen.
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90
Ritenuto, quanto alle doglianze in punto di determinazione della pena a seguito della intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, che le stesse risultano del tutto infondate.
art. 133 cod. pen
Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENZABELLA MARIO nato a CATANIA il 03/11/1977 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Catania in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 33796/21 del 21/4/2021); visto il ricorso proposto da Enzabella Mario a mezzo del difensore; rilevato che la sentenza di annullamento ha già esaminato il profilo riguardante l'uso esclusivamente personale dello stupefacente detenuto dall'imputato, ritenendo manifestamente infondata la prospettazione difensiva (cfr. paragrafo 3.15 della sentenza di annullamento sopra richiamata) e disponendo rinvio limitatamente alla ravvisabilità in atti della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Considerato, alla luce di quanto premesso, che le doglianze riguardanti la mancata valutazione da parte della Corte di appello della destinazione all'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente sono inammissibili, riguardando aspetti già decisi in sede di legittimità (art. 625, comma 2, cod. proc. pen.). Ritenuto, quanto alle doglianze in punto di determinazione della pena a seguito della intervenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, che le stesse risultano del tutto infondate. Considerato che la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la misura della pena come rideterminata in sentenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tenuto conto della entità del fatto e della negativa personalità dell'imputato.

Considerato che, ove la pena non si discosti in maniera rilevante dal minimo edittale, non è richiesta, secondo consolidato orientamento di questa Corte, una specifica e dettagliata motivazione, essendo riservata al giudice di merito, la scelta, basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464;

Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 fe