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Ordinanza — n. 8587/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8587/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8587/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALONE CLAUDIO nato a TAURIANOVA il 28/01/1967 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAtato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Claudio Pasqualone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 novembre 2022 di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all'art. 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8587/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario colpa del patrocinatore causalità della lesione al ginocchio calciatore professionista corresponsabilità della vittima pena convenzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALONE CLAUDIO nato a TAURIANOVA il 28/01/1967 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAtato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Claudio Pasqualone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 novembre 2022 di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all'art. 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 14 febbraio 2024 Il Consi ore Il Pre