Ordinanza — n. 8587/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALONE CLAUDIO nato a TAURIANOVA il 28/01/1967 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAtato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Claudio Pasqualone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 novembre 2022 di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all'art. 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8587/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALONE CLAUDIO nato a TAURIANOVA il 28/01/1967 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAtato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Claudio Pasqualone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 10 novembre 2022 di conferma della sentenza del Gup Tribunale di Genova di condanna in ordine al reato di cui all'art. 95- d.P.R. n.115/2002 commesso Genova il 22/10/2015 e il 22/10/2016 Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto conta della sola dichiarazione presentata dall'imputato personalmente e con la sola manifestazione della volontà di impugnare senza indicazione di motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 14 febbraio 2024 Il Consi ore Il Pre