Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal, irrevocable waiver of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Garatti inadmissible because the defendant had formally renounced the appeal before the proceedings reached the court. Although the appeal was technically lodged, the defendant's lawyer and the defendant himself submitted a waiver, which is an irrevocable and formal act of abandonment. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed, ordering the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal, irrevocable waiver of appeal submitted by the defendant or their special power-of-attorney counsel renders the subsequent appeal inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARATTI GIANFRANCO nato a OSTIANO il 02/07/1950 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona dell'Il novembre 2019, con la quale Garatti Gian- franco era stato condannato alla pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro ottanta di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189 C.d.S..
2. Il Garatti, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.
3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, con atto trasmesso dal difensore di fiducia e pervenuto presso la Cancelleria di questa Corte e l'imputato ha rinunziato al ricorso. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consi- stente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'ef- fetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura spe- ciale in tal senso.
La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 202