Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and specific lack of argumentation regarding recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Korriku Fatjon inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Fatjon argued that the lower court failed to exclude contested recidivism, citing Articles 99 of the Penal Code and 544, 546 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal's grounds were entirely generic and lacked specific factual or legal arguments to challenge the lower court's reasoning on social danger.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 544, 546 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are formulated in generic terms without specific arguments challenging the factual or legal basis of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KORRIKU FATJON nato il 22/12/1991 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Korriku Fatjon, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, violazione ed erronea applicazione degli artt. 99 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti specifici annoverati; rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Ill3re