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Ordinanza — n. 8578/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ground regarding aggravated defense is inadmissible under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ramella Andrea inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Ramella argued that the lower court failed to properly configure the aggravating circumstance of reduced defense, but the Court ruled this ground was not deducible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The decision stands because the specific complaint did not fall within the limited categories of admissible grounds for appeal regarding the expression of the defendant's will or legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The appeal must concern only specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; complaints regarding the configuration of aggravating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstance reduced defense Code of Criminal Procedure procedural admissibility risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. E, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMELLA ANDREA nato a ALBENGA il 10/01/1987 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOvv{o alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ramella Andrea ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Torino dell'Il luglio 2023, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine sette distinti reati di cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625 cod. pen commessi in Torino il dal 4 all'8 marzo 2023, Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurazione dell'aggravante della minorata difesa, è inammissibile per indeducibilità della descritte censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

E, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.