Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Skika El Mehdi inadmissible due to lack of standing. The defendant personally submitted the petition against a reduced sentence, whereas the law requires such appeals to be signed by a qualified defense attorney. The court ruled that since the appeal was filed after the 2017 reform, personal filing is no longer permitted, resulting in immediate dismissal without formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the accused or convicted person are inadmissible and must be signed by a defense attorney registered in the special roll.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKIKA EL MEHDI (CUI 0572NCF) nato il 06/03/1988 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 29 ottobre 2022, ha ridotto a mesi sei di reclusione ed euro centoquaranta di multa la pena inflitta nei confronti di Skika El Mehdi, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..
2. Lo Skika ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 20